((Art. 40-bis)) 
 
                   Norme in materia di condizioni 
             per la circolazione del materiale rotabile 
 
  ((1. Fermo restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
le imprese ferroviarie procedono, entro il  31  dicembre  2025,  alla
dismissione dei veicoli circolanti con  toilette  a  scarico  aperto,
che, fino alla predetta data e fermo restando  quanto  stabilito  dal
presente  comma,  possono  continuare  a   circolare   senza   alcuna
restrizione. Per le finalita' di cui al periodo precedente il  numero
di veicoli circolanti con toilette a  circuito  aperto  per  ciascuna
impresa ferroviaria non puo' eccedere,  al  31  dicembre  di  ciascun
anno, le seguenti consistenze: 
    a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti; 
    b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti; 
    c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti; 
    d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,  sulle  reti  ferroviarie
nazionali e regionali non e' consentita la circolazione  di  rotabili
con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal
divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono  esclusi  i
rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge
9 agosto 2017, n. 128.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del
          18 novembre  2014  relativo  a  una  specifica  tecnica  di
          interoperabilita' per il sottosistema «Materiale rotabile -
          Locomotive  e  materiale  rotabile  per  il  trasporto   di
          passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          della  legge  9  agosto  2017,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il  reimpiego
          di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
          aree di particolare pregio naturalistico o archeologico): 
                «Art. 3 (Sezione dei rotabili storici e turistici nel
          registro di immatricolazione nazionale). - 1. Sono rotabili
          storici: 
                  a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non  piu'
          utilizzati  per  il  normale  esercizio  commerciale,   che
          abbiano compiuto  il  cinquantesimo  anno  dall'entrata  in
          esercizio del primo esemplare o  che  abbiano  compiuto  il
          venticinquesimo anno dall'entrata  in  servizio  del  primo
          esemplare e che, per particolari caratteristiche  tecniche,
          estetiche   e   industriali,   siano    testimonianza    di
          significative   evoluzioni   nel   campo   del    trasporto
          ferroviario nazionale; 
                  b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie
          regionali, anche a scartamento ridotto. 
                Omissis.».