((Art. 40-bis)) Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile ((1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalita' di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non puo' eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze: a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti; b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti; c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti; d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non e' consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.))
Riferimenti normativi Il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356. Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico): «Art. 3 (Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale). - 1. Sono rotabili storici: a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu' utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale; b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Omissis.».