Art. 40 
 
 
                  Domanda di accesso alla procedura 
 
    1. Il  procedimento  per  l'accesso  a  una  delle  procedure  di
regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza  si  svolge  dinanzi  al
tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla
presente sezione. 
    2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto,  le
ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  ed  e'  sottoscritto  dal
difensore munito di procura. 
    3. La  domanda  del  debitore,  entro  il  giorno  successivo  al
deposito, e' comunicata dal cancelliere al  registro  delle  imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda
contiene  la  richiesta  di  misure   protettive   il   conservatore,
nell'eseguire l'iscrizione, ne  fa  espressa  menzione.  La  domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero. 
    4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il  debitore  puo'
stare in giudizio personalmente. 
    5. In caso di domanda proposta da un  creditore,  da  coloro  che
hanno funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'impresa  o  dal
pubblico ministero, il ricorso e il decreto  di  convocazione  devono
essere notificati, a cura dell'ufficio,  all'indirizzo  del  servizio
elettronico  di  recapito  certificato   qualificato   o   di   posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e'  trasmesso  con  modalita'  telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 
    6.  Quando  la  notificazione  a  mezzo  di   posta   elettronica
certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o  non  ha  esito
positivo per causa  imputabile  al  destinatario,  il  ricorso  e  il
decreto sono notificati senza  indugio,  a  cura  della  cancelleria,
mediante  il  loro  inserimento  nell'area  web  riservata  ai  sensi
dell'articolo 359. La notificazione si  ha  per  eseguita  nel  terzo
giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento. 
    7. Quando la notificazione non risulta possibile o non  ha  esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario,  la  notifica,  a
cura del ricorrente, si esegue  esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese o, per i soggetti non  iscritti  nel  registro
delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non  puo'
essere compiuta con queste  modalita',  si  esegue  con  il  deposito
dell'atto nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel
registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti  non
iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento  del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a  munirsi  del
domicilio digitale, del  deposito  e'  data  notizia  anche  mediante
affissione  dell'avviso  in  busta  chiusa  e  sigillata  alla  porta
dell'abitazione o dell'ufficio  e  per  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 40: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 107,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          (Ordinamento degli ufficiali giudiziari  e  degli  aiutanti
          ufficiali giudiziari): 
              "Art. 107. L'ufficiale giudiziario deve  avvalersi  del
          servizio postale per la notificazione degli atti in materia
          civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune  ove
          ha sede l'ufficio, eccetto  che  la  parte  chieda  che  la
          notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso
          la richiesta deve essere fatta per iscritto in  calce  o  a
          margine dell'atto e firmata dallo  stesso  richiedente.  Se
          questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale  giudiziario
          deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. 
              Tutti gli  ufficiali  giudiziari  possono  eseguire,  a
          mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali,
          la  notificazione  degli  atti  relativi   ad   affari   di
          competenza delle  autorita'  giudiziarie  della  sede  alla
          quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis
          del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali. 
              La  notificazione  a  mezzo  del  servizio  postale  e'
          eseguita secondo le norme  previste  dal  R.D.  21  ottobre
          1923, n. 2393 e dal regolamento di  esecuzione  del  Codice
          postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.".