Art. 40 
 
Misure di sostegno al reddito per  chiusura  della  strada  SS  3-bis
                            Tiberina E45 
 
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un
massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato,
compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della
strada SS 3bis Tiberina E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al  Km
162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto   Puleto   con   relativa
interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura,
che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno
esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato. 
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente
comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto
del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,
insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede
all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla
regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e  alle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria. 
  4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento
diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS
se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in
conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.