(Convenzione-art. 40)
 
  Articolo 40 - Denuncia 
 
  1	Ciascuna Parte puo', in  ogni  momento,  denunciare  la  presente
Convenzione  mediante  una  notifica  al  Segretario   generale   del
Consiglio d'Europa. 
  2	La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a  decorrere  dalla
data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.