Articolo 40 - Denuncia 1 Ciascuna Parte puo', in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.