Art. 40 
 
 
                     RFI ed Equitalia Giustizia 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(RFI), alla stessa non si applicano  i  vincoli  e  gli  obblighi  in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla  legge  a
carico dei soggetti  inclusi  nel  provvedimento  dell'ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.196.  La
societa' conserva autonomia finanziaria e operativa,  fermo  restando
l'obbligo  di  preventiva  informativa  ai  competenti  Ministeri   e
autorita', in relazione alle operazioni  finanziarie  che  comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della societa'. 
  2. Al fine di agevolare  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attivita' di riscossione dei  crediti  di  giustizia  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' di  incrementare  il
gettito  per  l'Erario  derivante  dalle  medesime  attivita',   alla
societa' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli  obiettivi  di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato di  un  importo  corrispondente  ai  risparmi  conseguiti
dall'applicazione  delle  suddette  norme,  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e  13,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.