Art. 40 
 
 Disposizioni in materia di organizzazione della societa' GSE S.p.a. 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono nominati,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali
durano in carica fino all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione  decade  alla  data  di
nomina del  commissario,  senza  l'applicazione  dell'articolo  2383,
terzo comma, del codice  civile.  Al  commissario  spettano  tutti  i
poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione  della  societa'
GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attivita' e' corrisposto un
compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per  la  carica
di  amministratore  delegato  della  fascia  di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza
o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate  dal
commissario. Al vicecommissario  e'  corrisposto  un  compenso  annuo
onnicomprensivo pari al 50% di  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.