(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
           Assenze per l'espletamento di visite, terapie, 
           prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
 
    1. I dirigenti possono assentarsi per l'espletamento  di  visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore
annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la  sede
di lavoro. 
    2. Le assenze di cui al comma 1, sono assimilate alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposte al medesimo regime economico delle stesse. 
    3. Le assenze orarie di cui al comma 1: 
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di assenze  fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente C.C.N.L., nonche' con i riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative; 
      b) non sono  assoggettate  alla  decurtazione  del  trattamento
economico  accessorio  prevista  per  le  assenze  per  malattia  nei
primi dieci giorni. 
    4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore  e  venti
minuti   di   assenza   fruiti   su   base    oraria    corrispondono
convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
    5. Le assenze orarie di cui al  comma  1  possono  essere  fruite
anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata  lavorativa.
In  tale  ipotesi,  l'incidenza  dell'assenza   sul   monte   ore   a
disposizione del dirigente viene computata con riferimento all'orario
di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all'art. 24,
comma 7 (Orario di lavoro dei dirigenti). 
    6. Nel caso di assenza fruita su base giornaliera, il trattamento
economico  accessorio  del  dirigente  e'  sottoposto  alla  medesima
decurtazione prevista dalla vigente legislazione per  i  primi  dieci
giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
    7. In caso di rapporto di lavoro a  impegno  orario  ridotto,  si
procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui  al  comma
1. 
    8. L'assenza richiede il rispetto di un termine di  preavviso  di
almeno tre giorni. Nei casi di particolare  e  comprovata  urgenza  o
necessita',  la  domanda   puo'   essere   presentata   anche   nelle
ventiquattro ore precedenti  la  fruizione  e,  comunque,  non  oltre
l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende
fruire dell'assenza giornaliera od oraria. 
    9.  L'assenza  di  cui  al  comma  1  e'  giustificata   mediante
attestazione di presenza, anche in  ordine  all'orario,  redatta  dal
medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata,
che hanno svolto la visita o la prestazione. 
    10. L'attestazione e' inoltrata all'azienda o ente dal  dirigente
oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica  a
cura del medico o della struttura. 
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea   del   dirigente
conseguente ad una patologia  in  atto,  la  relativa  assenza  viene
imputata  alla  malattia  con  la  conseguente   applicazione   della
disciplina legale e contrattuale in ordine  al  relativo  trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza  per  malattia  e'
giustificata mediante: 
      a) attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'azienda o ente secondo le modalita'  ordinariamente  previste  in
tali ipotesi; 
      b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario  o
dal personale amministrativo  della  struttura,  anche  privata,  che
hanno svolto la visita o la prestazione, secondo  le  previsioni  dei
commi 9 e 10. 
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi
in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle  caratteristiche
di esecuzione e di  impegno  organico  delle  visite  specialistiche,
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la  relativa
assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lettera b). 
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
    14. Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie  sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti  incapacita'  al  lavoro,  e'  sufficiente  anche
un'unica certificazione,  anche  cartacea,  del  medico  curante  che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti  comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un  calendario  stabilito.  I
dirigenti interessati producono  tale  certificazione  all'azienda  o
ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto
ove esistente. 
    A tale certificazione fanno seguito le  singole  attestazioni  di
presenza,  ai  sensi  dei  commi  9,  10,  11  dalle  quali   risulti
l'effettuazione delle terapie nelle  giornate  previste,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico. 
    15.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dirigente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa alle assenze di
cui al presente articolo, anche delle assenze per motivi familiari  e
personali e dei riposi compensativi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dai vigenti C.C.N.L..