((Art. 40-ter 
 
Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge
                      30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono  prorogati,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno  2020,  secondo
le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1,  commi  da
954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di  un  ulteriore
costo annuo di 25 milioni di euro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  954  a  956
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «954. Fino alla data di pubblicazione del decreto  di
          incentivazione, attuativo dell'articolo 24,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito  all'anno
          2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di
          energia  elettrica  alimentati  a   biogas,   con   potenza
          elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del  ciclo
          produttivo  di  una  impresa  agricola,   di   allevamento,
          realizzati  da  imprenditori  agricoli   anche   in   forma
          consortile e la cui alimentazione deriva  per  almeno  l'80
          per cento da  reflui  e  materie  derivanti  dalle  aziende
          agricole realizzatrici e per il restante 20  per  cento  da
          loro colture di secondo raccolto,  continuano  ad  accedere
          agli incentivi secondo le  procedure,  le  modalita'  e  le
          tariffe di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016.  L'accesso  agli
          incentivi  di  cui  ai  commi  dal  presente   a   957   e'
          condizionato all'autoconsumo in sito  dell'energia  termica
          prodotta, a servizio dei processi aziendali. 
                955. Ferma restando la modalita' di accesso  diretto,
          l'ammissione  agli  incentivi  di  cui  al  comma  954   e'
          riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro
          ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di  25  milioni
          di euro calcolato secondo le modalita' di cui  all'articolo
          27, comma  2,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 23 giugno 2016.  Il  primo  bando  e'  pubblicato
          entro il 31 marzo 2019. 
                956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa  forma
          e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro
          nel suo  sito  internet,  secondo  i  seguenti  criteri  di
          priorita',  da  applicare  in  ordine  gerarchico  fino   a
          eventuale saturazione del contingente di  potenza  messo  a
          bando: 
                  a) impianti localizzati, in tutto o  in  parte,  in
          aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai  sensi
          del decreto legislativo n. 152 del 1999; 
                  b) impianti che richiedono una tariffa pari  al  90
          per cento di quella di cui al comma 954; 
                  c) anteriorita' della data ultima di  completamento
          della domanda di partecipazione alla procedura.».