Art. 40 
 
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per
  l'emergenza epidemiologica da COVID 
 
  1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  gennaio  2020,  ferme
restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione
clinica dei  medicinali,  al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di
coordinamento e di analisi delle  evidenze  scientifiche  disponibili
sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali  e  dei
programmi  di  uso  terapeutico  compassionevole,  per  pazienti  con
COVID-19. 
  2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali  di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui  farmaci  e  dei
programmi di uso  terapeutico  compassionevole  sono  preliminarmente
valutati dalla ((Commissione consultiva  tecnico-scientifica))  (CTS)
dell'AIFA,  che  ne  comunica   gli   esiti   anche   al   ((Comitato
tecnico-scientifico)) dell'Unita' di  crisi  del  Dipartimento  della
protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020.
Relativamente agli studi di fase I la CTS  dell'AIFA  si  avvale  del
parere della Commissione  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439. 
  3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  il
Comitato etico dell'Istituto  nazionale  per  le  malattie  infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per  uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per pazienti  con  COVID-19,  esprime  il
parere nazionale,  anche  sulla  base  della  valutazione  della  CTS
dell'AIFA. 
  4. Il Comitato etico di cui al comma  3  acquisisce  dai  promotori
tutta la documentazione necessaria  unitamente  ai  protocolli  degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II,  III  e  IV,
degli studi  osservazionali  sui  farmaci  e  dei  programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per la cura dei  pazienti  con  COVID-19,
nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si  applicano  le  disposizioni
gia' vigenti in materia. 
  5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA,
e quest'ultima cura la pubblicazione  del  parere  e  del  protocollo
approvato sul proprio ((sito internet  istituzionale)).  Al  fine  di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente  al  periodo  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
in deroga alle vigenti procedure in  materia  di  acquisizione  delle
domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto una circolare  che  indica  le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione  delle  domande
nonche' per le modalita' di adesione agli studi. 
  6. Per gli studi sperimentali ((senza scopo di lucro))  di  cui  al
presente articolo non  e'  richiesta  la  stipula  di  una  specifica
polizza assicurativa. 
  7. Dall'applicazione del presente articolo  ((non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica. Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
  8.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti
          di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
          rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti  virali  trasmissibili.  (Ordinanza  n.
          630)e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 32 dell'8 febbraio 2020. 
              Si riporta il testo dell'articolo  7  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  21  settembre  2001,  n.  439
          (Regolamento di  semplificazione  delle  procedure  per  la
          verifica e il  controllo  di  nuovi  sistemi  e  protocolli
          terapeutici sperimentali): 
                "Art. 7. Commissione per l'accertamento dei requisiti
          dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione. 
                1.  Per  l'espletamento  degli  adempimenti  di   cui
          all'articolo 5 e' istituita, presso l'Istituto superiore di
          sanita',    la    Commissione    per     la     valutazione
          dell'ammissibilita' alla sperimentazione di fase I. 
                2.  La  Commissione,  nominata  dal  Ministro   della
          sanita', e'  composta  dal  presidente  dell'Istituto,  dal
          direttore della direzione generale per la  valutazione  dei
          medicinali  e  la  farmacovigilanza  del  Ministero   della
          sanita', nonche'  da  sei  esperti  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 4, comma 1; tre di tali  esperti  sono  scelti
          tra  personalita'  del  mondo   scientifico   estranee   al
          Ministero  della  sanita'  e  all'Istituto.  Il  presidente
          dell'Istituto superiore di sanita' ed  il  direttore  della
          direzione generale della valutazione dei medicinali e della
          farmacovigilanza  del  Ministero  della   sanita'   possono
          nominare un delegato. 
                3. Il Ministro della sanita' approva con  decreto  un
          elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta  in
          casi specifici. 
                4. L'incarico dei Componenti di  cui  al  comma  2  e
          degli esperti di cui al comma 3 e' triennale e puo'  essere
          rinnovato piu'  volte  per  gli  appartenenti  all'Istituto
          superiore di sanita' e per due volte per gli esterni."