Art. 40 
 
            (Sospensione delle misure di condizionalita') 
 
  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerata
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per  due
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli  obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini  ivi  previsti,  le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti  per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, e per i  beneficiari  di  integrazioni  salariali  dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi  di  cui  all'articolo  7
della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  procedure  di  avviamento  a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini  per  le  convocazioni  da  parte  dei  centri  per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150.