Art. 40 
 
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal  registro  delle
             imprese e dall'albo degli enti cooperativi 
 
  1.  Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente
alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel
registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il
conservatore  verifica,  nell'ipotesi   della   cancellazione   delle
societa' di persone, tramite accesso  alla  banca  dati  dell'Agenzia
delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio
della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero,  ove
siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette  gli
atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  2. Per le societa' di  capitali  e'  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di  esercizio  per  cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di  atti  di  gestione,  ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con  almeno
una delle seguenti circostanze: 
  a) il permanere dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  del
capitale sociale in lire; 
  b) l'omessa presentazione all'ufficio del  registro  delle  imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del  registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa'  a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata. 
  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria  determinazione  di
accertamento della causa  di  scioglimento  senza  liquidazione,  nel
registro delle imprese. 
  4. Il conservatore del registro delle imprese  comunica  l'avvenuta
iscrizione  agli  amministratori,  risultanti  dal   registro   delle
imprese, i quali hanno  sessanta  giorni  per  presentare  formale  e
motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per  presentare  le
domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai  sensi
di legge. 
  5. A seguito della presentazione della formale e  motivata  domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al  comma  4,  il  conservatore
iscrive  d'ufficio  la   propria   determinazione   di   revoca   del
provvedimento di  accertamento  della  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario,  decorso
il termine di cui al comma 4,  il  conservatore  del  registro  delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della  partita
IVA della societa'  e  la  mancanza  di  beni  iscritti  in  pubblici
registri, provvede  con  propria  determinazione  alla  cancellazione
della societa' dal registro medesimo. 
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle  imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. 
  7. Contro la determinazione  del  conservatore  l'interessato  puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice  del
registro delle imprese. 
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del  codice
civile e le sentenze del  tribunale  in  caso  di  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  al  fine  della
trasmissione   immediata   all'Agenzia   delle   entrate,   all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati. 
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente: 
  "16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15." 
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, e' sostituito dal seguente: 
  "7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei  requisiti  di  cui  al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui  al  comma  2,  con  provvedimento  del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.". 
  11.   All'articolo   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Ai fini dello scioglimento e  cancellazione  ai  sensi  del  primo
comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993,  n.
580, trasmette all'autorita' di  vigilanza,  alla  chiusura  di  ogni
semestre  solare,  l'elenco  degli   enti   cooperativi,   anche   in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.". 
  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione  di
cui al primo comma all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della conservatoria competente per  territorio  che  provvede,  senza
indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni  e  delle
domande in quello indicate.".