Art. 400. 
                    Concorsi per titoli ed esami 
 
  1. I concorsi constano di una o  piu'  prove  scritte,  grafiche  o
pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione  dei
titoli di studio e degli eventuali titoli accademici,  scientifici  e
professionali,   nonche',   per   gli    insegnamenti    di    natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali  e,
per le  scuole  e  per  le  classi  di  concorso  per  le  quali  sia
prescritto, del titolo di  abilitazione  all'insegnamento,  ove  gia'
posseduto. 
  2. E' stabilita piu'  di  una  prova  scritta,  grafica  o  pratica
soltanto quando si tratti di concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente della scuola  secondaria,  dei  licei  artistici  e
degli  istituti  d'arte  e  la  classe  di  concorso  comprenda  piu'
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 
  3. Nel concorso per esami e titoli per  l'accesso  all'insegnamento
nella scuola elementare, oltre alle  prove  di  cui  al  comma  1,  i
candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta  e  orale,
di accertamento della conoscenza di una o  piu'  lingue  straniere  e
della specifica capacita' didattica in relazione  alle  capacita'  di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta  prova
e' integrata da una valutazione di titoli  specifici;  ad  essa  sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito  la  votazione  di  almeno
ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 
  4. Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le  commissioni
giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti
dal comma 9. 
  5. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  determina  le  lingue
straniere  oggetto  della  prova,  nonche',  sentito   il   Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione,  i  relativi  programmi,   il
punteggio  minimo  necessario  per   il   superamento   della   prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo  di
cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli.  E'  attribuita  specifica
rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno  due  esami  in
una delle lingue straniere come sopra determinate. 
  6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa  di  cui
al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta  consiste  nella  trattazione
articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale  e'
finalizzata all'accertamento della preparazione  sulle  problematiche
educative e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici  programmi
d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
  7. Per  il  personale  educativo  le  prove  vertono  su  argomenti
attinenti ai compiti di istituto. 
  8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i
criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti  dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. 
  9. Le commissioni giudicatrici dispongono di  cento  punti  di  cui
quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta  per  la
prova orale e venti per i titoli. 
  10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
i candidati che abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
ventotto quarantesimi. 
  11.  La  valutazione  delle  prove  scritte  e  grafiche  ha  luogo
congiuntamente  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1989,  n.  116.   Peraltro,
l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a  decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 
  12.  Fino  al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi   di   studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  i  candidati  che  abbiano
superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la  prova
orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa  sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati  che  siano  gia'
abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale   migliore   punteggio
conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e  per  gli
altri fini consentiti dalla legge. 
  13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli candidati che hanno superato dette prove. 
  14. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito  un  particolare
punteggio  anche  all'inclusione  nelle  graduatorie  di   precedenti
concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso
o al medesimo posto. 
  15. La graduatoria di merito e' compilata sulla  base  della  somma
dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche  o
pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 
  16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle   procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 
  17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed  esami  hanno
validita' per i tre anni indicati nei bandi. 
  18. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta
per  il  contingente  del  ruolo  provinciale  cui  si  riferisce  la
partecipazione al concorso. 
  19. Conseguono la nomina  i  candidati  che  si  collocano  in  una
posizione utile  in  relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti
eventualmente disponibili. 
  20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal  provveditore  agli
studi territorialmente competente.  I  titoli  di  abilitazione  sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 
  21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta  la  decadenza  dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 
 
          Note all'art. 400:
             - Il D.P.R. n. 116/1989 ha  sostituito  l'art.  7  delle
          norme  di  esecuzione  dello statuto degli impiegati civili
          dello Stato, approvate con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti
          dei  concorrenti e della commissione al termine delle prove
          scritte.
             - La legge n. 341/1990 reca la riforma degli ordinamenti
          didattici universitari. L'art. 3 di detta legge  istituisce
          uno  specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi
          e preordinato alla formazione degli insegnanti della scuola
          materna e, rispettivamente,  della  scuola  elementare;  la
          funzione  abilitante e' affidata ai concorsi. Il successivo
          art. 4 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione,
          articolate in indirizzi, per la formazione degli insegnanti
          delle   scuole   secondarie;   l'esame    finale    abilita
          all'insegnamento.