Art. 401. Concorsi per titoli 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e' utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri. 2. La partecipazione ai concorsi per titoli e' consentita per due province, e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione. 3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al concorso. 4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa, nonche' culturale, professionale, scientifica e tecnica, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. 5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non puo' superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. 7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli. 8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non e' valutato. 9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento. 10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi. 11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. 12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica. 13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attivita' che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli. 14. La nomina in ruolo e' disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'articolo 399, comma 2. 15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per titoli. 16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il compimento del periodo di prova, purche' essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina. Il presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli. 18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
Note all'art. 401: - L'art. 17 del D.L. n. 140/1988 convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, ha previsto apposite graduatorie provinciali per la graduale immissione in ruolo del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio. - L'art. 8- bis del D.L. n. 323/1988 convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, ha trasformato le predette graduatorie da provinciali in nazionali. - L'art. 43 della legge n. 270/1982, prevede apposite graduatorie per l'immissione in ruolo di docenti di educazione fisica senza titolo, con determinati requisiti di servizio, i quali, riassunti in posizione non di ruolo, abbiano conseguito il titolo di studio in appositi corsi speciali organzzati dagli I.S.E.F. Il successivo art. 44 prevede apposite graduatorie di docenti di educazione musicale, con determinati requisiti di servizio, i quali, riassunti in posizione non di ruolo, abbiano conseguito l'abilitazione in una sessione riservata di esami, ovvero, se sprovvisti di diploma, lo abbiano conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica e abbiano poi aquisito la prescritta abilitazione. - L'art. 18 della legge n. 604/1982, recante revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, cosi' recita: "Art. 18. - Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' colocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salvo le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento. Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingue ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni. Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limiti massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa. Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esso secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti. Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia. Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, compreso le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero. Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo. Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale. La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato. Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione. Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e' stato svolto il periodo di prova. Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare".