Art. 402. 
                  Requisiti generali di ammissione 
  1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari
per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della  legge
19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti
e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti  d'arte,  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti titoli di studio: 
    a) diploma conseguito presso le scuole magistrali  o  presso  gli
istituti magistrali, ed abilitazione valida, per i concorsi  a  posti
di docente di scuola materna; 
    b) diploma  conseguito  presso  gli  istituti  magistrali  per  i
concorsi a posti di docente elementare; 
    c) laurea  conformemente  a  quanto  stabilito  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  ed  abilitazione  valida  per
l'insegnamento  della  disciplina  o  gruppo  di  discipline  cui  il
concorso si riferisce, per  i  concorsi  a  cattedre  e  a  posti  di
insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
per i quali  e'  sufficiente  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore. 
  2. Per le classi di concorso per le quali e' prevista  l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici,  si  tiene
conto  dei  titoli  medesimi  in  luogo   del   titolo   di   studio.
L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e'  operato
dalla  medesima  commissione   giudicatrice   del   concorso,   prima
dell'inizio delle prove di esame. 
  3.  Per  l'ammissione  agli  esami  di  concorso  a   cattedre   di
insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati
finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di  studi
non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di  musica  e
gli  istituti  musicali  pareggiati.  Gli  attestati  rilasciati,   a
decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti  all'esito  di
corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale. 
  4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. 
  5. Si applicano le deroghe e  le  elevazioni  del  limite  di  eta'
previste dalle norme vigenti. 
  6. Non si applica alcun limite di eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi  per  titoli  ed  esami  al  solo  fine  del   conseguimento
dell'abilitazione. Non  si  applica  alcun  limite  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi per soli titoli.