Art. 404. (Art. 73 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono essere oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo le materie di 4° ai 7°. Le materie del 4° e 5° devono essere trasportate in veicoli con cassa metallica ricoperta di tendone impermeabile e non infiammabile oppure in grandi containers metallici stagni nei quali la materia trasportata non possa possa venire in contatto con legno o con altra sostanza combustibile. Le materie del 6° e 7° devono essere trasportate in veicoli coperti o tendonati con tendoni impermeabili e non infiammabili fabbricati in modo che o la materia trasportata non possa venire a contatto con legno od altra sostanza combustibile, ovvero il fondo e le pareti in legno siano stati, su tutta la loro superficie, muniti di un rivestimento impermeabile e incombustibile, oppure che siano stati spalmati di silicato di soda o di un prodotto simile. Dopo lo scarico, i veicoli che abbiano effettuato i trasporti previsti dal presente articolo devono essere lavati con acqua abbondante.