(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 404)
                 Art. 404. (Art. 73 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  Possono  essere  oggetto  di  trasporto  alla  rinfusa  per  carico
completo le materie di 4° ai 7°. 
  Le materie del 4° e 5° devono essere  trasportate  in  veicoli  con
cassa metallica ricoperta di tendone impermeabile e non  infiammabile
oppure in grandi containers metallici stagni  nei  quali  la  materia
trasportata non possa possa venire in contatto con legno o con  altra
sostanza combustibile. 
  Le materie del 6° e 7° devono essere trasportate in veicoli coperti
o tendonati con tendoni impermeabili e non infiammabili fabbricati in
modo che o la materia trasportata non possa  venire  a  contatto  con
legno od altra sostanza combustibile, ovvero il fondo e le pareti  in
legno siano  stati,  su  tutta  la  loro  superficie,  muniti  di  un
rivestimento impermeabile e incombustibile, oppure  che  siano  stati
spalmati di silicato di soda o di un prodotto simile. 
  Dopo lo scarico, i  veicoli  che  abbiano  effettuato  i  trasporti
previsti  dal  presente  articolo  devono  essere  lavati  con  acqua
abbondante.