(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 406)
                 Art. 406. (Art. 78 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  I colli  contenenti  materie  della  classe  III-c)  devono  essere
sistemati in posizione orizzontali sul fondo.  Inoltre  i  recipienti
contenenti liquidi della classe III-c) devono essere stivati in  modo
che non possano rovesciarsi. 
  E' vietato impiegare materiali facilmente infiammabili per  stivare
i colli sui veicoli. 
  Le materie dell'8° ed il biossido di bario del 9°b), devono  essere
tenuti isolati dalle sostanze alimentari e dagli oggetti  di  consumo
sia nei veicoli che nei luoghi di carico, scarico o trasbordo. 
  E' vietato introdursi nel veicoli con apparecchi di illuminazione a
fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna
superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 
  E' vietato fumare durante il maneggio dei colli. In prossimita' dei
colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in  sosta  e
all'interno dei veicoli.