Art. 406. 
                             Esclusione 
 
  1. L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei  requisiti
o  per  intempestivita'  della  domanda  o  di   documenti   la   cui
presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. 
  2. L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del
concorso con provvedimento motivato  di  cui  e'  data  comunicazione
all'interessato.