(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 408)
                 Art. 408. (Art. 78 del Testo Unico) 
                              CISTERNE 

 
  I liquidi del 2°, del 5° e  del  17°  della  classe  TV-a)  possono
essere trasportati in cisterne. 
  I liquidi del 4° possono essere trasportati in veicoli cisterna  ma
non  possono  esserlo   in   cisterne   amovibili   ne'   in   grandi
containers-cisterna.