Art. 409. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono formare oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo le materie del 14°-b) e del 18°. Le materie del 14°-b) devono essere trasportate su veicoli tendonati e quelle del 18° su veicoli scoperti. Dopo essere stati scaricati, i veicoli che abbiano effettuato i trasporti contemplati dal presente articolo devono essere lavati con acqua abbondante.