(CODICE CIVILE-art. 409)
                              Art. 409. 
 
          (( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). )) 
 
  ((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti
che  non  richiedono  la  rappresentanza  esclusiva  o   l'assistenza
necessaria dell'amministratore di sostegno. 
 
  Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni  caso
compiere gli atti necessari a soddisfare le  esigenze  della  propria
vita quotidiana.))