Art. 41 (L) 
                      Validita' dei certificati 
 
  1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti  stati,  qualita'  personali  e  fatti  non   soggetti   a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti  certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore. 
  2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, 
gli estratti e le copie integrali degli atti  di  stato  civile  sono
ammessi  dalle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  dai  gestori   o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita'  nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo  al  documento,  che  le
informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il  quale  gli
atti certificativi sono richiesti  deve  avere  comunque  corso,  una
volta acquisita la dichiarazione  dell'interessato.  Resta  ferma  la
facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.