Articolo 41 
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati
                    dalle amministrazioni statali 
 
   1. Gli organi giudiziari  e  amministrativi  dello  Stato  versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente  agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo  l'anno  di  nascita  della
classe cui si riferiscono. Gli  archivi  notarili  versano  gli  atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono  l'esercizio  professionale
anteriormente all'ultimo centennio. 
   2.  Il  soprintendente  all'archivio  centrale  dello  Stato  e  i
direttori degli archivi di  Stato  possono  accettare  versamenti  di
documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di  dispersione  o  di
danneggiamento. 
   3. Nessun versamento  puo'  essere  ricevuto  se  non  sono  state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti. 
   4. Gli  archivi  degli  uffici  statali  soppressi  e  degli  enti
pubblici estinti sono versati all'archivio  centrale  dello  Stato  e
agli archivi di Stato, a meno che  non  se  ne  renda  necessario  il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 
   5.  Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono   istituite
commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del  Ministero  e
del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e  di  deposito,  di  collaborare  alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione  e  conservazione
dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare  i
versamenti previsti al comma 1, di identificare gli  atti  di  natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni  sono
disciplinati con decreto adottato  dal  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 
   6. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  al
Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati
maggiori dell'esercito, della marina e  dell'aeronautica  per  quanto
attiene la documentazione di carattere militare e operativo. 
 
          Nota all'art. 41:
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda in nota all'art. 29.