Art. 41.
             Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'

  1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli
articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  e successive modificazioni, le necessarie
modifiche  alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro
in  data  8  luglio  1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
 
          Note all'art. 41:
              - Il testo dell'art. 122, comma 2 ed il testo dell'art.
          123,  comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385,  recante «Testo unico delle leggi in materi bancaria e
          creditizia»,    pubblicato    nella    Gazzetta   Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O. , e' il seguente:
              «Art.   122  (Tasso  annuo  effettivo  globale).  -  1.
          (Omissis).
              2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,
          individuando  in particolare gli elementi da computare e la
          formula di calcolo».
              «Art. 123 (Pubblicita). - 1. (Omissis).
              2.  Gli  annunci  pubblicitari e le offerte, effettuati
          con  qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso
          d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito,
          indicano  il  TAEG  e  il relativo periodo di validita'. Il
          CICR   individua  i  casi  in  cui,  per  motivate  ragioni
          tecniche,  il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio
          tipico.».