Art. 41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicita' 1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 122, comma 2 ed il testo dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materi bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. , e' il seguente: «Art. 122 (Tasso annuo effettivo globale). - 1. (Omissis). 2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo». «Art. 123 (Pubblicita). - 1. (Omissis). 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico.».