ART. 41 (controlli successivi) 1. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 35 la Commissione di cui all'articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilita' ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne da' tempestiva comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilita' ambientale dei lavori medesimi.