Art. 41. 
                         Riesame del parere 
  1. Entro 15 giorni dalla ricezione  di  un  parere  sospensivo,  di
modifica o di revoca da  parte  dell'Agenzia,  il  richiedente  o  il
titolare  dell'AIC  puo'  comunicare  per  iscritto  all'Agenzia  che
intende presentare domanda di riesame del  parere  espresso.  In  tal
caso, entro 60 giorni dalla ricezione dello  stesso,  esso  trasmette
all'Agenzia, una relazione particolareggiata che  illustri  i  motivi
posti a fondamento della domanda di riesame.