Art. 41.
             (Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008,
                               n. 123)

1.   All'articolo   16  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis)  il  personale  non  dirigenziale  del  ruolo  speciale della
protezione  civile  di  cui  al  citato  articolo  9-ter  del decreto
legislativo  n. 303  del  1999, proveniente dalle aree funzionali del
servizio  sismico  nazionale  di  cui  alla  tabella  E  allegata  al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
aprile  1993, n. 106, nonche' il personale comandato o in fuori ruolo
immesso   nel   medesimo   ruolo   speciale  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo  3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all'area  seconda,  posizione  economica equivalente o superiore alla
fascia  retributiva  F4,  e'  immesso,  mediante l'espletamento delle
medesime  procedure  selettive  di  cui  alla lettera a) e nei limiti
delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  secondo periodo, nella fascia
retributiva Fl della terza area funzionale del medesimo ruolo;";
 b)  al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a
euro  47.000  a  decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla
dotazione  di  parte  corrente  del Fondo di protezione civile di cui
alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".
 
          Note all'art. 41:
             -  Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 23
          maggio  2008,  n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
          l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
          regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni di protezione
          civile),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14
          luglio  2008,  n. 123, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   16   (Misure   per  garantire  la  funzionalita'
          dell'Amministrazione).  - 1. In relazione ai maggiori oneri
          assegnati  al  Dipartimento  della  protezione  civile  dal
          presente decreto:
              a)  il  personale  non  dirigenziale del ruolo speciale
          della  protezione  civile di cui all'art. 9-ter del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
          modificazioni,  proveniente  dai ruoli ad esaurimento della
          legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex
          sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo espletamento
          di  apposita  procedura  selettiva,  nell'area terza fascia
          retributiva F1 del medesimo ruolo;
              a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale
          della  protezione  civile  di  cui al citato art. 9-ter del
          decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree
          funzionali  del  servizio  sismico  nazionale  di  cui alla
          tabella  E  allegata  al  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonche'
          il  personale  comandato  o  in  fuori  ruolo  immesso  nel
          medesimo  ruolo  speciale  ai sensi del comma 3 dell'art. 3
          del  decreto-legge  31  maggio 2005, n. 90, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  26  luglio  2005,  n.  152,
          appartenente    all'area   seconda,   posizione   economica
          equivalente  o  superiore  alla  fascia  retributiva F4, e'
          immesso,  mediante  l'espletamento delle medesime procedure
          selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse
          di   cui   al   comma  3,  secondo  periodo,  nella  fascia
          retributiva  F1  della  terza  area funzionale del medesimo
          ruolo;
              b)  al  fine  di  assicurare  interventi  adeguati alla
          risoluzione  delle  problematiche  di  cui  all'art.  1, il
          Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  usufruire di
          personale  specializzato  con ruolo dirigenziale, assunto a
          tempo  determinato mediante concorso pubblico, con scadenza
          al  31  dicembre  2009,  anche  con  contratti  di  diritto
          privato.
             2.   Il   Dipartimento   per  la  protezione  civile  e'
          autorizzato:
              a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale
          appartenente  a  societa'  a  totale  o prevalente capitale
          pubblico  ovvero  a societa' che svolgono istituzionalmente
          la  gestione  di  servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo
          speciale  dei  dirigenti  di  prima fascia, di cui all'art.
          9-ter  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, e
          successive modificazioni;
              b)  ad  inquadrare  nel ruolo speciale dei dirigenti di
          prima  fascia di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n.  303,  e  successive modificazioni, i
          dirigenti  titolari  di incarichi di prima fascia presso il
          Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
          abbiano  maturato,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente    decreto,    almeno   5   anni   di   anzianita'
          nell'incarico.
             3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1,
          lettera  a),  valutati  in euro 35.000 per l'anno 2008 e in
          euro  70.000  a  decorrere  dall'anno  2009,  si provvede a
          valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
          tabella  C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari
          a  euro  47.000  a  decorrere dall'anno 2009, si provvede a
          valere  sulla  dotazione  di  parte  corrente  del Fondo di
          protezione  civile  di  cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
          225,  come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge
          22 dicembre 2008, n. 203.
             Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,
          lettere  a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno
          2008  e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 3, comma 89,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze provvede al
          monitoraggio  degli  oneri di cui ai commi 1, lettera a), e
          2,  anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  di
          apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
          dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
          n. 468 del 1978.».