Art. 41 
               (Regime fiscale di attrazione europea) 
 
  1. Alle imprese residenti in uno Stato membro  dell'Unione  Europea
diverso dall'Italia  che  intraprendono  in  Italia  nuove  attivita'
economiche, nonche' ai  loro  dipendenti  e  collaboratori,  si  puo'
applicare, in alternativa  alla  normativa  tributaria  italiana,  la
normativa tributaria vigente in uno degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione
finanziaria  secondo  la  procedura  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni
attuative del presente articolo.