Art. 41. 
 
         (Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili) 
 
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli  invalidi
civili  ai  sensi  della   legislazione   vigente,   corrisposti   in
conseguenza del fatto illecito  di  terzi,  sono  recuperate  fino  a
concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni  dall'ente  erogatore
delle stesse nei riguardi del responsabile civile e  della  compagnia
di assicurazioni. 
2. Agli effetti del comma 1, il  valore  capitale  della  prestazione
erogata e' determinato  mediante  criteri  e  tariffe  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione dell'INPS, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.