Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27,
commi  1,  2,  5;  legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1. In  tutti  i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune,  essa  e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile del
competente   ufficio   comunale   su   valutazione  tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
  2. I  relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne    sussistano   i   presupposti,   ad   imprese   tecnicamente   e
finanziariamente idonee.
  3. Nel  caso  di  impossibilita'  di  affidamento  dei  lavori,  il
dirigente  o  il  responsabile del competente ufficio comunale ne da'
notizia  all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla
demolizione    con    i   mezzi   a   disposizione   della   pubblica
amministrazione,    ovvero   tramite   impresa   finanziariamente   e
tecnicamente  idonea  se  i  lavori  non siano eseguibili in gestione
diretta.
  4. Qualora  sia  necessario  procedere  alla  demolizione  di opere
abusive  e'  possibile  avvalersi,  per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della  difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa.
  5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte,
per  l'aggiudicazione  di  contratti  d'appalto  per  demolizioni  da
eseguirsi all'occorrenza.