Art. 41. L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo. Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denunzia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero. L'Alto Commissario puo' in casi di eccezionale gravita, derogare alle norme sulla competenza, deferende All'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso. Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commiissario puo' altresi', di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere: 1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I; 2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8; 3) l'azione per la confisca, dei beni di coloro che hanno collaborato con i tedeschi, ai sensi dell'art. 9; 4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale; 5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facolta' di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale; 6) le proposte per l'assegnazione regolare e piu' opportuna dei beni gia' di proprieta' dei fasci e di enti, fascisti; 7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.