Art. 41. 
 
  L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a
mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo. 
 
  Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa  o  su
segnalazione  delle   pubbliche   amministrazioni   o   su   denunzia
sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di  cui  all'art.  2,
procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato  all'Alta
Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale  egli  esercita
personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero. 
 
  L'Alto Commissario puo' in casi di  eccezionale  gravita,  derogare
alle norme sulla competenza, deferende All'Alta  Corte  di  giustizia
persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche  per  reati  non
contemplati nell'articolo stesso. 
 
  Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  attribuzioni  del   pubblico
ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o  enti,
l'Alto Commiissario puo' altresi', di sua iniziativa  o  su  denuncia
dei privati, promuovere: 
 
  1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I; 
 
  2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni  stabilite  dall'art.
8; 
 
  3)  l'azione  per  la  confisca,  dei  beni  di  coloro  che  hanno
collaborato con i tedeschi, ai sensi dell'art. 9; 
 
  4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa
dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in
sede di ricorso a quella centrale; 
 
  5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a
cura delle Commissioni locali  e  della  Commissione  centrale  delle
imposte, con facolta' di promuovere in casi eccezionali la  rettifica
delle decisioni della stessa Commissione centrale; 
 
  6) le proposte per l'assegnazione regolare  e  piu'  opportuna  dei
beni gia' di proprieta' dei fasci e di enti, fascisti; 
 
  7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri
provvedimenti.