Art. 41. Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di societa' anche cooperative e delle concentrazioni di aziende sociali, nonche' degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro del tesoro. Le societa' che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonche' quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta fissa e' dovuta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33. Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate mediante apporto di attivita' da parte di enti pubblici in societa' per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico.