Art. 41.

  Le  agevolazioni  tributarie  in  favore  degli  atti di fusione di
societa' anche cooperative e delle concentrazioni di aziende sociali,
nonche'  degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4
e  5  del  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad
applicarsi  anche  alle  fusioni  e  concentrazioni deliberate dal 13
agosto  1949  fino  ad  un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, purche' autorizzate dal Ministro dell'industria e del
commercio, sentito il Ministro del tesoro.
  Le  societa'  che  partecipano  alla  fusione,  quelle  che vengono
incorporate,  nonche'  quelle apportanti, nel caso di concentrazione,
devono  risultare  regolarmente  costituite  alla  data di entrata in
vigore della presente legge.
  L'imposta  fissa  e' dovuta nella misura prevista dall'art. 1 della
legge 15 febbraio 1949, n. 33.
  Le   agevolazioni   di  cui  sopra  competono  anche  nel  caso  di
concentrazioni  effettuate  mediante apporto di attivita' da parte di
enti  pubblici  in  societa' per azioni o viceversa, sempre che siano
autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente
pubblico.