Art. 41. Cauzione mediante ipoteca L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'art. 43. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.