(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 41)
                              Art. 41. 
                      Cauzione mediante ipoteca 

 
  L'ipoteca  deve  essere  iscritta  su  immobili  il   cui   valore,
determinato a norma del comma seguente,  non  sia  inferiore  ad  una
volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. 
  Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e'  determinato
dall'ufficio  tecnico  erariale  su  richiesta  del   prefetto,   con
esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti  reali  di  terzi,
dei  vincoli  e  delle  passivita'  ipotecarie,  salvo  il   disposto
dell'art. 43. 
  Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve  essere  iscritta  nei
confronti di tutti i partecipanti alla comunione.