Art. 41.
              Sezione autonoma per il credito teatrale

  E'  istituita  presso  la  Banca  nazionale  del  lavoro la Sezione
autonoma  per  il  credito  teatrale  con  personalita'  giuridica  e
gestioni distinte da quelle della Banca predetta.
  La  Sezione  ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme
tecniche  piu'  appropriate  al  fine  di  promuovere e potenziare le
iniziative  del  settore  teatrale  e  musicale,  fatta eccezione per
quelle  promosse  dagli  enti  autonomi  lirici  e  dalle istituzioni
assimilate.
  Il  fondo di dotazione della Sezione e' di lire 400 milioni, di cui
lire  350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca
nazionale  del  lavoro;  esso  potra'  essere aumentato con ulteriori
conferimenti,  sia  da  parte dello Stato e della Banca nazionale del
lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.
  L'ordinamento  e l'attivita' della Sezione saranno disciplinati con
statuto  da  approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per
il  turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate
dalla  Sezione  e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita'
relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione
ed  estinzione,  nonche'  le garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate  sono  esenti  da tasse imposte e tributi presenti e futuri,
spettanti,   sia   allo  Erario  dello  Stato  e  agli  enti  locali,
all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli
enti  sovvenzionati,  le  quali  saranno  assoggettate al bollo nella
misura  fissa  di  lire  100  per  ogni  milione di lire, o frazione,
qualunque sia la loro scadenza.
  Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa
sugli  affari  e  dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri
derivanti dall'esercizio del credito.
  La Sezione corrispondera' all'Erario un canone di abbonamento annuo
in  ragione  di  centesimi  dieci  per  ogni  cento  lire di capitale
impiegato alla fine di ogni esercizio.