Articolo 41 1. Ogni Stato parte del presente Patto puo' dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non puo' ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformita' al presente articolo si applica la procedura seguente: a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso puo' richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purche' cio' sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni gia' utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non e' stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato; c) il Comitato puo' entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperti ed esauriti in conformita' ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse; e) salvo quanto e' stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto; f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato puo' chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente; g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme; h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) se e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) se non e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto e' comunicato agli Stati parti interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo I del presente articolo. Detta dichiarazione sara' depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potra' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudichera' l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione gia' inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sara' ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.