ART. 41.
          (Esperti negli istituti tecnici e professionali)

  Agli  esperti  negli istituti tecnici, professionali e sperimentali
per  insegnamenti  che sono stati ricondotti in classi di concorso ai
sensi  del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio
1979  o  di  precedenti  disposizioni,  si applicano, qualora abbiano
fruito  della  proroga  della  nomina per effetto del decreto-legge 6
settembre  1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione,
le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma.
  Gli  esperti  negli  istituti tecnici, professionali e sperimentali
per  insegnamenti  non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi
gli  insegnanti  di  attivita'  pratiche,  formative, attitudinali, i
quali  siano  tuttavia  in  possesso di abilitazione valida per altri
insegnamenti,  e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di
concorso  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 22 febbraio 1979 o di
precedenti  disposizioni,  i  quali  siano  in  possesso di qualsiasi
abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la
classe  di  concorso  per  la quale sono in possesso di abilitazione,
secondo  quanto  previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e
34,  a  seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di
cui  al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano
avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.
  Agli  esperti,  di  cui  ai  commi  precedenti,  ivi  compresi  gli
insegnanti  di  attivita'  pratiche, formative, attitudinali che, pur
essendo  sforniti  di  qualsiasi  abilitazione,  siano in possesso di
titolo  di  studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione
per   uno   degli  insegnamenti  previsti  dal  vigente  ordinamento,
scolastico,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
articoli 35, 36 e 37.
  Gli  esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che
non  siano  in  possesso  neanche  di  titoli di studio valido per il
conseguimento    di   un'abilitazione,   sono   immessi,   anche   in
soprannumero,  nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione  e  dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei
ruoli   del  personale  non  docente  della  scuola,  nella  carriera
esecutiva ed ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.
  Il  precedente  terzo comma si applica anche agli esperti che siano
in  possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato
equipollente  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il
Consiglio    nazionale    della    pubblica   istruzione,   ai   fini
dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo
35.
  L'immissione  in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti
giuridici, dal 10 settembre 1982.
  Gli  insegnanti  immessi  in  ruolo  ai sensi del presente articolo
possono  continuare,  a domanda, ad essere utilizzati nelle attivita'
che svolgevano in qualita' di esperti.