ART. 41. (Esperti negli istituti tecnici e professionali) Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma. Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980. Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento, scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37. Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva ed ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto. Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 35. L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982. Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attivita' che svolgevano in qualita' di esperti.