ART. 41.

  Il  console  del  luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento  dell'affidamento  preadottivo  avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno,   dell'ausilio   di  idonee  organizzazioni  assistenziali
italiane o straniere.
  Qualora  insorgano  difficolta'  di  ambientamento del minore nella
famiglia  dei  coniugi  affidatari  o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili   con   l'affidamento   preadottivo,  il  console  deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che
ha pronunciato l'affidamento.
  Il  console  del  luogo  ove risiede il minore vigila per quanto di
propria  competenza  perche'  i provvedimenti dell'autorita' italiana
relativi  al  minore  abbiano  esecuzione  e  se del caso provvede al
rimpatrio del minore.