ART. 41. 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonche'
dell'articolo 8 della legge 8  agosto  1985,  n.  455,  ivi  compresa
l'applicazione  di  quest'ultima  legge  al  personale  comunque   in
servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso  il
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari
del Governo, e' valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed  in
lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa  si
provvede, quanto a lire 6.000 milioni  per  l'anno  1988  ed  a  lire
34.750  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1989  e  1990,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1988,
all'uopo  utilizzando   lo   specifico   accantonamento   "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300  milioni  per  ciascuno
degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle  proiezioni  per  gli
anni   medesimi    dell'accantonamento    "Riforma    del    processo
amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1988-1990,
al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1988. 
  2.  Contestualmente  agli   inquadramenti   del   personale   delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo
di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro e' autorizzato a
stornare con propri decreti dai competenti capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  di  provenienza   ai   pertinenti
capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in
godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 agosto 1988 
 
                               COSSIGA 
 
                       DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 41: 
            per il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 si  veda
          nelle note all'art. 32.