(Norme-art. 41)
                               Art. 41 
                         (Atto ricostituito) 
  1. Quando si procede a norma dell'articolo 113  commi  1  e  2  del
codice,   sull'atto   ricostituito   sono   indicati   gli    estremi
dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.