Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», (( sono inserite le seguenti: )) «per almeno tre ore». 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», (( sono inserite le seguenti: )) «sia per conto proprio che per conto di terzi». 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attivita' operative specificamente istituzionali», (( sono aggiunte le seguenti: )) «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», (( sono aggiunte le seguenti: )) «o da regimi di reperibilita». 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni». 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale». 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. (( Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' (( articolo 9, comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione». 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore». 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta». 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,» (( sono soppresse )). 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» (( sono soppresse )). 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 2, lettera e) , e lettera h) dell'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», cosi' come modificati dalla presente legge: «2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) -d) (omissis); e) «lavoratore notturno»: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; f) - g) (omissis); h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario; i) - m) (omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del gia' citato decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7. (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita'.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 9. (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. (( Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge alla lettera a) del comma 2: «2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario; d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 17. (Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro; b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di assicurare la continuita' del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attivita' dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; 2) del personale portuale o aeroportuale; 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricita', di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere interrotto per ragioni tecniche; 6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali; e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attivita' discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario; f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata; g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente. 3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo' derogare alla disciplina di cui all'art. 7: a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attivita' di pulizie. 4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. 5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita' esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita' religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. 6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-bis Le disposizioni di cui all'art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.». - Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a) , b) c) , dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. 3. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, commi 2, 3, 4, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione. 4. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore. 5. Abrogato. 6. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.». - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 92, comma 1, lettera e) , gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c) , integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1, comma 1156, lettera (( g) )) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b) , integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 5. Abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Modalita' di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione). - 1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni. 2. Abrogato.».