Art. 41. (Comitato regionale di controllo) 1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' previsto dall'articolo 130 della Costituzione, e' istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province. 2. La legge regionale puo' articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di indirizzo. 3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
Nota all'art. 41: Il testo dell'art. 130 della Costituzione cosi' dispone: "Art. 130. - Un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita in forma decentrata, il controllo di legittimita' sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge puo' essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".