Art. 41. 1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalita' dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. 2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorita' sanitaria locale sempreche' nulla osti da parte degli aventi titolo. 3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali puo' essere concessa la facolta' di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.