Art. 41. 
                 Controllo del bilancio consolidato 
  1.  Il  bilancio  consolidato  deve  essere  assoggettato   ad   un
controllo, che ne accerti la regolarita'  e  la  corrispondenza  alle
scritture contabili dell'impresa  controllante  e  alle  informazioni
trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 
  2. La relazione sulla  gestione  deve  essere  assoggettata  ad  un
controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato. 
  3. Il controllo  e'  demandato  agli  organi  o  soggetti,  cui  e'
attribuito per legge quello sul bilancio  di  esercizio  dell'impresa
controllante. 
  4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi  devono  risultare
da una relazione. 
  5. Il bilancio consolidato e la relativa  relazione  devono  essere
comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio. 
  6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei
commi 2 e 4 deve restare depositata durante  i  quindici  giorni  che
precedono  l'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio
d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono  prenderne
visione. 
(VII Direttiva, art. 37).