(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
Nessuna delle  disposizioni  della  presente  Convenzione  pregiudica
disposizioni piu' propizie all'attuazione dei diritti  del  fanciullo
che possono figurare: 
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.