Art. 41.
          (Protezione dalla radioattivita': criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata ai
principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30
luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione  delle  direttive  sulla
tutela  dalle  radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge
predetta.
  2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive
di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma  1,  della
presente  legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione
delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio  1990,  n.
212.
 
          Note all'art. 41:
            -  La  direttiva  CEE n. 89/618 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 357 del  17
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.  5  del  18 gennaio 1990, 2a serie
          speciale.
            - La legge 30 luglio 1990, n. 212,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 181
          del 4 agosto 1990. L'art. 4 recita:
            "Art. 4 (Tutela delle radiazioni  ionizzanti).  -  1.  Il
          decreto  legislativo  in materia di tutela delle radiazioni
          ionizzanti sara' informato ai principi e criteri  contenuti
          nelle  direttive da attuare e dovra' comunque garantire con
          la massima efficacia la tutela  fisica  e  sanitaria  della
          popolazione e dei lavoratori.
           2.  La  delega  di  cui  all'art.  1  non  si estende alla
          disciplina in  materia  di  localizzazione  degli  impianti
          nucleari  nonche'  a quella relativa ai rischi di incidenti
          rilevanti connessi con le attivita' nucleari.
            3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1,
          fermo quanto disposto dall'art. 1, sono sentiti il Comitato
          nazionale per la ricerca e  per  lo  sviluppo  dell'energia
          nucleare  e  delle  energie  alternative (ENEA), l'Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL),  l'Istituto  superiore di sanita' ed il Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR)".