Art. 41 
                       Procedimento esecutivo 
 
  1. Nel procedimento di espropriazione relativo a  crediti  fondiari
e' escluso l'obbligo  della  notificazione  del  titolo  contrattuale
esecutivo. 
  2.  L'azione  esecutiva  sui   beni   ipotecati   a   garanzia   di
finanziamenti fondiari puo' essere iniziata o proseguita dalla  banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.  Il  curatore
ha  facolta'  di  intervenire  nell'esecuzione.  La  somma   ricavata
dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede  di  riparto  risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. 
  3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore versano alla  banca  le  rendite
degli  immobili  ipotecati  a  suo  favore,  dedotte  le   spese   di
amministrazione e i tributi,  sino  al  soddisfacimento  del  credito
vantato. 
  4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice  dell'esecuzione   prevede,   indicando   il   termine,   che
l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi  della
facolta' di subentrare nel contratto di  finanziamento  prevista  dal
comma  5,  versino  direttamente  alla  banca  la  parte  del  prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa.  L'aggiudicatario
o  l'assegnatario  che  non  provvedano  al  versamento  nel  termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi  dell'art.  587  del
codice di procedura civile. 
  5. L'aggiudicatario  o  l'assegnatario  possono  subentrare,  senza
autorizzazione  del  giudice  dell'esecuzione,   nel   contratto   di
finanziamento stipulato dal  debitore  espropriato,  assumendosi  gli
obblighi relativi, purche' entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del  codice  di  procedura  civile  ovvero  dalla  data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla  banca  le  rate
scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu' lotti,
ciascun  aggiudicatario  o   assegnatario   e'   tenuto   a   versare
proporzionalmente alla banca le rate  scadute,  gli  accessori  e  le
spese. 
  6.  Il  trasferimento  del  bene  espropriato  e  il  subentro  nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5  restano  subordinati
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del  codice  di
procedura civile.