(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in  vigore  della
presente Convenzione, ogni Parte contraente  potra'  proporre  uno  o
piu' emendamenti alla Convenzione.  Il  testo  di  ogni  proposta  di
emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi sara'  inviato  al
Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti  contraenti.
Le Parti contraenti avranno la possibilita'  di  fargli  sapere,  nel
termine di dodici mesi dopo la data  di  tale  comunicazione:  a)  se
accettano l'emendamento, o b) se lo respingono, o  c)  se  desiderano
che sia  convocata  una  conferenza  per  esaminarlo.  Il  Segretario
generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a
tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37  della
presente Convenzione. 
2. a)  Ogni  proposta  di  emendamento  che  sara'  stata  comunicata
conformemente  alle  disposizioni  del  paragrafo  precedente   sara'
considerata accettata se, nel termine di dodici  mesi  sopraindicato,
meno  del  terzo  delle  Parti  contraenti  informano  il  Segretario
generale, sia che esse respingono l'emendamento, sia  che  desiderano
che sia  convocata  una  Conferenza  per  esaminarlo.  Il  Segretario
generale notifichera' a tutte le Parti contraenti  ogni  accettazione
ed ogni richiesta di convocazione di una  conferenza.  Se  il  numero
totale dei rifiuti o delle  richieste  ricevute  durante  il  termine
specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo  del  numero  totale
delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera'  a  tutte
le Parti contraenti che l'emendamento entrera'  in  vigore  sei  mesi
dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel  paragrafo
precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che,
durante  il  termine  specificato,  hanno  respinto  l'emendamento  o
richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. 
   b) Ogni Parte contraente che, durante il detto termine  di  dodici
mesi, avra' respinto una  proposta  di  emendamento  o  richiesto  la
convocazione di  una  conferenza  per  esaminarlo,  potra',  ad  ogni
momento dopo lo scadere di tale  termine,  notificare  al  Segretario
generale  che  accetta  l'emendamento  ed  il   Segretario   generale
comunichera' tale notifica a tutte le Parte contraenti. L'emendamento
entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato  la
loro accettazione sei mesi dopo  che  il  Segretario  generale  avra'
ricevuto la loro notifica. 
3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al
paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine  di  dodici  mesi
specificato al paragrafo 1 del presente articolo,  meno  della  meta'
del numero totale delle  Parti  contraenti  informano  il  Segretario
generale che esse respingono l'emendamento proposto e  se  almeno  un
terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci,
lo informano che esse accettano o  che  desiderano  sia  riunita  una
conferenza per esaminarlo, il  Segretario  generale  convochera'  una
conferenza allo scopo di esaminare  l'emendamento  proposto  od  ogni
altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4
del presente articolo. 
4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del
paragrafo  3  del  presente  articolo,  il  Segretario  generale   vi
invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo  1  dell'articolo  37
della presente  Convenzione.  Egli  richiedera'  a  tutti  gli  Stati
invitati alla Conferenza di presentargli,  al  piu'  tardi  sei  mesi
prima della data di apertura, tutte le proposte che  essi  desiderano
che siano esaminate  dalla  detta  Conferenza  oltre  all'emendamento
proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della
data di apertura della conferenza, a tutti gli  Stati  invitati  alla
Conferenza. 
5. a) Ogni  emendamento  alla  presente  Convenzione  sara'  ritenuto
accettato dalla maggioranza dei due terzi degli  Stati  rappresentati
alla Conferenza, purche' tale  maggioranza  raggruppi  almeno  i  due
terzi  (del  numero)  delle  Parti  contraenti   rappresentate   alla
Conferenza. Il Segretario Generale  notifichera'  a  tutte  le  Parti
contraenti l'adozione dell'emendamento e questo  entrera'  in  vigore
dodici mesi dopo di tale notifica per tutte le Parti  contraenti,  ad
eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato  al
Segretario generale che esse respingono l'emendamento. 
   b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante
il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni  momento,  notificare
al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale
comunichera'  tale  notifica  a  tutte  le  altre  Parti  contraenti.
L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente  che  avra'
notificato la sua accettazione sei  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del  detto
periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 
6.  Se  la  proposta  di  emendamento  non  e'  ritenuta  accettabile
conformemente  al  paragrafo  2  del  presente  articolo,  e  se  non
concorrono le condizioni  prescritte  al  paragrafo  3  del  presente
articolo per la  convocazione  di  una  conferenza,  la  proposta  di
emendamento sara' considerata respinta.