Articolo 41 Validita' delle patenti di guida 1. Le Parti contraenti riconosceranno: a) ogni patente redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non e' redatta in una di dette lingua, accompagnata da una traduzione certificata conforme; b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione; c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente: a) quando la validita' della patente di guida e' subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato, di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidita' del conducente, la patente sara' riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni; c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D ed E previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuti ventun anni. 3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie perche' le patenti nazionali ed internazionali di guida previste ai commi a, b e c del paragrafo 1 del presente articolo non siano rilasciate sul loro territorio senza una ragionevole garanzia delle capacita' del conducente e della sua attitudine fisica. 4. Per l'applicazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2, comma c del presente articolo; a) agli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero; puo' anche esservi agganciato un rimorchio il cui peso massimo autorizzato superi 750 Kg (1.650 libbre) ma non superi il peso a vuoto dell'autoveicolo se il totale dei pesi massimi autorizzati dei veicoli cosi' accoppiati non supera 3.500 Kg (7.700 libre); b) agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero, senza che il complesso cosi' costituito cessi d'appartenere alla categoria C o alla categoria D. 5. La patente internazionale potra' essere rilasciata soltanto al possessore di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. Non dovra' essere valida per un pericolo piu' lungo di quello della corrispondente patente nazionale il cui numero dovra' figurare sulla patente internazionale. 6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti: a) a riconoscere la validita' delle patenti, nazionali o internazionali, rilasciate sul territorio di un'altra parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio, o la cui residenza abituale e' stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio; b) a riconoscere la validita' delle patenti sopra rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente e' stata rilasciata o la cui residenza e' stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.