(Convenzione - art. 41)
                        Articolo 41 
Validita' delle patenti di guida 
1. Le Parti contraenti riconosceranno: 
a) ogni patente redatta nella loro lingua o in una delle loro 
lingue o, se non e' redatta in una di dette lingua,  accompagnata  da
una traduzione certificata conforme; 
b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni 
dell'allegato 6 della presente Convenzione; 
c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni 
dell'allegato 7 della presente Convenzione, 
come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che 
rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta
patente sia valida e che  sia  stata  rilasciata  da  un'altra  Parte
contraente o da una delle sue parti costitutive o da  un'associazione
abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una  delle
sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non  si
applicano a patenti per allievi conducenti. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente: 
a) quando la validita' della patente di guida e' subordinata, 
con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato,  di
determinati apparecchi o a determinati adattamenti  del  veicolo  per
tenere  conto  dell'invalidita'  del  conducente,  la  patente  sara'
riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; 
b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la 
validita' sul loro  territorio  di  ogni  patente  di  guida  il  cui
titolare non abbia compiuto diciotto anni; 
c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la 
validita' sul loro territorio per la guida degli  autoveicoli  o  dei
complessi di veicoli  delle  categorie  C,  D  ed  E  previste  negli
allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente  di  guida
il cui titolare non abbia compiuti ventun anni. 
3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure 
necessarie perche' le patenti nazionali ed  internazionali  di  guida
previste ai commi a, b e c del paragrafo 1 del presente articolo  non
siano rilasciate sul loro territorio senza una  ragionevole  garanzia
delle capacita' del conducente e della sua attitudine fisica. 
4. Per l'applicazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2, comma c 
del presente articolo; 
a) agli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 
7 della presente Convenzione  puo'  essere  agganciato  un  rimorchio
leggero; puo' anche esservi  agganciato  un  rimorchio  il  cui  peso
massimo autorizzato superi 750 Kg (1.650 libbre)  ma  non  superi  il
peso  a  vuoto  dell'autoveicolo  se  il  totale  dei  pesi   massimi
autorizzati dei veicoli cosi' accoppiati non supera 3.500  Kg  (7.700
libre); 
b) agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 
6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un  rimorchio
leggero, senza che il complesso cosi' costituito cessi  d'appartenere
alla categoria C o alla categoria D. 
5. La patente internazionale potra' essere rilasciata soltanto 
al possessore di una patente nazionale per il  rilascio  della  quale
saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente
Convenzione. Non dovra' essere valida per un pericolo piu'  lungo  di
quello della corrispondente patente nazionale il  cui  numero  dovra'
figurare sulla patente internazionale. 
6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti 
contraenti: 
a) a riconoscere la validita' delle patenti, nazionali o 
internazionali,  rilasciate  sul   territorio   di   un'altra   parte
contraente a persone aventi  la  loro  residenza  abituale  sul  loro
territorio al momento di tale rilascio, o la cui  residenza  abituale
e' stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio; 
b) a riconoscere la validita' delle patenti sopra rilasciate a 
conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio  non  si
trovava sul territorio in cui la patente e' stata rilasciata o la cui
residenza e' stata  trasferita,  dopo  tale  rilascio,  in  un  altro
territorio.