Art. 41. Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero. Riduzione di organismi collegiali 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. Riduzione degli stanziamenti per straordinari e missioni 2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennita' e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni. Eliminazione di trattamenti economici non contrattualizzati 3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Direttivi dell'Amministrazione penitenziaria 4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, e' altresi' corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purche' comunque in possesso della prescritta anzianita' di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste. Cessazione dell'efficacia di norme per i direttivi 5. L'articolo 4-bis del decretolegge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decretolegge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale. Eliminazione di promozioni in soprannumero 6. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole: "anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La promozione e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio".
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente: "Art. 19. - Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, numero 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili. Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente e' fissato in 80 ore complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonche' il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, e' tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario puo' essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo". - Il testo dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e' il seguente: "Art. 40. (Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresi', il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvedera' ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 reca: "Comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione penitenziaria". - Il testo dell'art. 4 -bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e' il seguente: "Art. 4-bis. (Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione petenziaria). - 1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1 novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente: a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente; b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore". - Il testo dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica". - Per il testo dell'art. 4-bis del decretolegge n. 356/1987, si veda nota precedente. - Per il testo dell'art. 40 della gia' citata legge n. 395/1990, si veda precedente nota. - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia) e' il seguente: "4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare antro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato". - Per il testo dell'art. 4 -bis del decreto-legge n. 356/1987, si veda nota precedente. - Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: " b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio".