Art. 41.
    Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro
     straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri
      trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in
                            soprannumero.
                  Riduzione di organismi collegiali
  1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi dei  procedimenti  amministrativi,  l'organo di  direzione
politica responsabile,  con provvedimento  da emanare entro  sei mesi
dall'inizio di  ogni esercizio finanziario, individua  i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni  altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per  la realizzazione dei fini
istituzionali  dell'amministrazione  o   dell'ente  interessato.  Gli
organismi  non  identificati  come indispensabili  sono  soppressi  a
decorrere dal  mese successivo  all'emanazione del  provvedimento. Le
relative funzioni sono attribuite  all'ufficio che riveste preminente
competenza   nella   materia.
      Riduzione degli stanziamenti per straordinari e missioni
  2.  Per  il  triennio  1998-2000, gli  stanziamenti  relativi  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello  Stato, ivi  compreso  quello addetto  agli  uffici di  diretta
collaborazione all'opera  del Ministro  di cui all'articolo  19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con
esclusione  degli  stanziamenti  relativi  all'amministrazione  della
pubblica sicurezza per i  servizi istituzionali di tutela dell'ordine
e della  sicurezza pubblica, ai  Vigili del fuoco, alle  Forze armate
per    il   personale    impegnato   nei    settori   operativi    ed
all'Amministrazione della  giustizia per i servizi  di traduzione dei
detenuti  e degli  internati e  per la  trattazione dei  procedimenti
penali   relativi  a   fatti   di   criminalita'  organizzata.   Agli
stanziamenti  relativi all'indennita'  e al  rimborso delle  spese di
trasporto  per  missioni nel  territorio  nazionale  e all'estero  si
applica la  riduzione del 10  per cento, con le  predette esclusioni.
     Eliminazione di trattamenti economici non contrattualizzati
  3.   L'attribuzione   di   trattamenti   economici   al   personale
contrattualizzato   puo'   avvenire   esclusivamente   in   sede   di
contrattazione collettiva.  Dall'entrata in vigore del  primo rinnovo
contrattuale  cessano di  avere efficacia  le disposizioni  di leggi,
regolamenti  o atti  amministrativi  generali  che recano  incrementi
retributivi al  personale contrattualizzato. I  trattamenti economici
piu'   favorevoli   in   godimento  sono   riassorbiti   dai   futuri
miglioramenti  nella  misura  prevista dai  contratti  collettivi.  I
risparmi  di   spesa  che  ne  conseguono   incrementano  le  risorse
disponibili  per i  contratti collettivi.  Il presente  comma non  si
applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco.
            Direttivi dell'Amministrazione penitenziaria
  4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
il termine "direttivo" si  interpreta come riferito esclusivamente al
personale  del ruolo  ad  esaurimento e  delle qualifiche  funzionali
dalla  VII alla  IX, di  cui  ai profili  professionali previsti  dal
decreto  del Presidente  della Repubblica  19 febbraio  1992, cui  ha
avuto  accesso  a  seguito   di  concorso.  Nell'articolo  4-bis  del
decreto-legge 28 agosto 1987,  n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 27  ottobre 1987,  n. 436,  le parole:  "impiegati della
carriera direttiva"  si interpretano come riferite  esclusivamente al
personale  del ruolo  ad  esaurimento e  delle qualifiche  funzionali
dalla VII alla IX alle quali  ha avuto accesso a seguito di concorso.
A decorrere dal 1 gennaio 1998  e sino al primo rinnovo contrattuale,
il  trattamento  economico  di  cui  al  citato  articolo  4-bis  del
decreto-legge n.  356 del 1987, convertito,  con modificazioni, dalla
legge n.  436 del 1987,  e' altresi' corrisposto al  personale civile
dell'Amministrazione  penitenziaria, transitato  nella VII  qualifica
funzionale ai  sensi dell'articolo  4, ottavo  comma, della  legge 11
luglio  1980,  n.  312,  appartenente  ai  profili  professionali  di
"assistente  sociale  coordinatore"  e  di  "educatore  coordinatore"
applicato presso istituti penitenziari,  o centri di servizio sociale
ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto
anni presso i predetti istituti  o centri, in ogni caso limitatamente
al  periodo di  permanenza in  tali posizioni  e purche'  comunque in
possesso  della prescritta  anzianita'  di  effettivo servizio  senza
demerito nella  predetta qualifica. Nell'ambito  della programmazione
di cui  all'articolo 39, commi  1 e 3,  si tiene conto  degli effetti
applicativi della  presente disposizione operando  una corrispondente
riduzione,  sotto  il  profilo   finanziario,  delle  assunzioni  ivi
previste.
         Cessazione dell'efficacia di norme per i direttivi
  5.  L'articolo  4-bis del  decretolegge  28  agosto 1987,  n.  356,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 ottobre  1987, n. 436,
l'articolo 40 della  legge 15 dicembre 1990, n. 395,  e l'articolo 3,
comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia
dall'entrata in vigore del primo  rinnovo contrattuale. Si applica la
disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano
le disposizioni  di cui al comma  4, al quale, a  seguito di sentenza
passata in  giudicato, sia stato attribuito  il trattamento economico
di cui  al citato articolo  4-bis del  decretolegge n. 356  del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa
luogo  alla  corresponsione  del  relativo  trattamento  e  le  somme
eventualmente  gia' corrisposte  sono  riassorbite  in occasione  dei
successivi incrementi  retributivi. I  giudicati formatisi  in favore
del personale  cui si  applicano le  disposizioni di  cui al  comma 4
hanno comunque effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1998 e sino
al  primo   rinnovo  contrattuale.
             Eliminazione di promozioni in soprannumero
  6.  All'articolo  54,  primo  comma, lettera  b),  della  legge  12
novembre 1955,  n. 1137, al  primo periodo sono soppresse  le parole:
"anche  se non  esiste  vacanza  nel grado  superiore"  e il  secondo
periodo e' sostituito  dal seguente: "La promozione  e' computata nel
numero  di quelle  attribuite  nell'anno in  cui  viene rinnovato  il
giudizio".
 
           Note all'art. 41:
            -    Il testo   dell'art.   19 della   legge 15  novembre
          1973, n.  734 (Concessione  di un  assegno perequativo   ai
          dipendenti  civili dello Stato e soppressione di indennita'
          particolari) e' il seguente:
            "Art.     19.  -    Le    autorizzazioni   ad  effettuare
          prestazioni  straordinarie  per  il    personale   indicato
          nell'art. 22  della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art.
          8,    comma  terzo,  della  legge  12 agosto 1962, n. 1289,
          nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto  1962,  n.
          1290,    e  nell'art. 1 della  legge 3 maggio 1971,  numero
          318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di
          70 ore mensili.
            Il   limite      massimo   individuale   di   prestazioni
          straordinarie  che  il  personale  della direzione generale
          della  Cassa depositi e prestiti e quello  di cui  all'art.
          26  della legge  4 febbraio   1958, n.   87,  e  successive
          proroghe,     possono  essere  autorizzati   ad  effettuare
          mensilmente e' fissato in 80 ore complessive.
            Con decreto del Presidente del   Consiglio dei  ministri,
          su  proposta  del    Ministro    competente,  di   concerto
          con   i  Ministri    per l'organizzazione   della  pubblica
          amministrazione    e   per il  tesoro, sentito il Consiglio
          dei ministri, sono determinati gli uffici  aventi  funzioni
          di  diretta  collaborazione  all'opera  del Ministro e come
          tali tenuti in via ordinaria e continuativa  all'osservanza
          di un orario di servizio  eccedente  quello  d'obbligo   ed
          esteso    anche    alle    ore  pomeridiane,  nonche'    il
          contingente   del personale   dipendente  dello  Stato  ivi
          applicato con formale  provvedimento che, in relazione alle
          esigenze   funzionali  degli   uffici  stessi,   e'  tenuto
          a    tali straordinarie prestazioni di lavoro.  Al predetto
          personale, anche in deroga   alle norme   vigenti,  possono
          essere   attribuiti    compensi  per  lavoro  straordinario
          effettivamente prestato,  nella misura di  cui  al  decreto
          legislativo      27    giugno    1946,   numero     19,   e
          successive modificazioni, per un numero mensile individuale
          di ore non superiore a 80.   Per il    personale  di    cui
          all'articolo    1,  secondo    comma,  del decreto-legge 10
          luglio 1924,   n. 1100, e   successive  modificazioni,  ove
          ricorrano  circostanze  di  particolare  impegno, il numero
          delle  ore  di    lavoro    straordinario    puo'    essere
          maggiorato    con   decreto   del Presidente  del Consiglio
          dei ministri  in relazione  alle effettive  prestazioni  di
          servizio.
            Per il  periodo dal 1 gennaio  1973 alla data di  entrata
          in   vigore  della     presente      legge    i    compensi
          eventualmente     corrisposti   in  eccedenza  ai    limiti
          sopraindicati    saranno   recuperati      all'atto   della
          corresponsione    dell'assegno  perequativo    pensionabile
          dovuto  per lo stesso periodo".
            -    Il testo   dell'art.   40 della   legge 15  dicembre
          1990,  n.     395  (Ordinamento  del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria) e' il seguente:
            "Art.    40.    (Trattamento  giuridico ed  economico del
          personale  dirigente   e   direttivo   dell'Amministrazione
          penitenziaria).    -  1. A decorrere dalla  data di entrata
          in vigore della presente  legge, al personale  dirigente  e
          direttivo  dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuito
          lo stesso  trattamento giuridico  spettante al    personale
          dirigente  e    direttivo  delle  corrispondenti qualifiche
          della Polizia di  Stato in   base alla   legge    1  aprile
          1981,  n.   121, ai  relativi decreti  legislativi ed  alle
          altre norme  in  materia. Al   medesimo  personale  spetta,
          altresi',  il  corrispondente   trattamento economico della
          Polizia di Stato se  non  inferiore  a  quello  attualmente
          goduto.
            2.  Con  decreto    del Presidente della Repubblica,   da
          emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  di  grazia    e
          giustizia,    di  concerto  con  i   Ministri  del  tesoro,
          dell'interno    e  per    la    funzione  pubblica,      si
          provvedera'  ai    fini dell'attuazione   del comma   1,  a
          stabilire    la    comparazione  tra    le  qualifiche  del
          personale  dirigente  e  direttivo della Polizia di Stato e
          le    qualifiche      del    personale      dirigente     e
          direttivo dell'Amministrazione penitenziaria".
            -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio
          1992 reca:  "Comparazione tra  le qualifiche del  personale
          dirigente  e  direttivo della    polizia     di   Stato   e
          le      corrispondenti     qualifiche  dell'Amministrazione
          penitenziaria".
            - Il testo dell'art. 4  -bis  del decreto-legge 28 agosto
          1987,  n.  356    (Provvedimenti urgenti per il   personale
          dell'Amministrazione della  giustizia),   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge  27 ottobre 1987, n. 436, e'
          il seguente:
            "Art. 4-bis.  (Trattamento economico per gli    impiegati
          direttivi  e per   i primi  dirigenti  dell'Amministrazione
          petenziaria).  - 1.  In favore   del    personale    civile
          di    ruolo    e    non    di    ruolo dell'Amministrazione
          penitenziaria,  a  decorrere    dal  1  novembre  1987,  si
          applicano    le  disposizioni   di  cui  all'articolo   43,
          commi ventiduesimo e  ventitreesimo, della legge  1  aprile
          1981,  n.    121,  e  successive modificazioni, riguardanti
          rispettivamente:
            a)  l'attribuzione  agli  impiegati      della   carriera
          direttiva,  i  quali  abbiano  comunque   prestato servizio
          senza  demerito per 15   anni,  del  trattamento  economico
          spettante al primo dirigente;
            b)    l'attribuzione  agli    impiegati    della carriera
          direttiva e  ai primi  dirigenti,  che  abbiano    comunque
          prestato    servizio   senza demerito  per  25  anni,   del
          trattamento  economico  spettante  al dirigente superiore".
            -   Il testo  dell'ottavo comma  dell'art. 4  della legge
          11   luglio   1980,      n.      312      (Nuovo    assetto
          retributivofunzionale    del    personale civile e militare
          dello Stato) e' il seguente:
            "Il  personale   le  cui  attribuzioni,  in   base   alla
          qualifica   rivestita,       corrispondono    a      quelle
          risultanti,    per  le    nuove qualifiche,  dai    profili
          professionali   di  cui    al  precedente  articolo  3,  e'
          inquadrato  nelle     qualifiche  medesime,   anche      in
          soprannumero.    Ove  manchi una esatta corrispondenza   di
          mansioni, si ha riguardo, ai fini  dell'inquadramento,   al
          profilo  assimilabile   della  stessa qualifica".
            - Per  il testo   dell'art. 4-bis del    decretolegge  n.
          356/1987, si veda nota precedente.
            -  Per  il  testo dell'art. 40 della gia' citata legge n.
          395/1990, si veda precedente nota.
            - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge  28  marzo
          1997,  n.  85 (Disposizioni   in  materia  di  avanzamento,
          di   reclutamento   e   di  adeguamento    del  trattamento
          economico   degli    ufficiali  delle    Forze  armate    e
          qualifiche  equiparate  delle  Forze  di  polizia)  e'   il
          seguente:
            "4.  Fino  a quando  non si provvedera'  al riordinamento
          dei ruoli direttivi    dell'Amministrazione  penitenziaria,
          da  attuare    antro sei mesi   dalla  data di  entrata  in
          vigore  della presente  legge,  le disposizioni   dell'art.
          40    della   legge 15   dicembre   1990, n.   395, trovano
          applicazione nei  confronti   del   personale  appartenente
          ai  profili   professionali   ascrivibili  all'ex  carriera
          direttiva,  di qualifica   corrispondente a   quella    dei
          commissari  e dei  dirigenti della Polizia di Stato".
            -    Per    il  testo    dell'art.   4       -bis     del
          decreto-legge  n.  356/1987, si veda nota precedente.
            - Il  testo della  lettera b)  del primo  comma dell'art.
          54  della  legge    12    novembre    1955,      n.    1137
          (Avanzamento    degli    ufficiali dell'Esercito,     della
          Marina   e    dell'Aeronautica),  cosi'    come  modificato
          dal presente articolo, e' il seguente:
            "  b)  l'ufficiale    appartenente  al  grado nel   quale
          l'avanzamento ha luogo a scelta,  se giudicato idoneo e  se
          riporti    un  punto  di  merito  per   cui sarebbe   stato
          promosso   qualora lo    stesso  punto    gli  fosse  stato
          attribuito   in   una  precedente graduatoria  e'  promosso
          con  l'anzianita'  che  gli     sarebbe  spettata   se   la
          promozione  avesse  avuto luogo a suo tempo.  La promozione
          e' computata nel numero di quelle attribuite  nell'anno  in
          cui viene rinnovato il giudizio".