Art. 41. (a) Requisiti di accesso e modalita' concorsuali (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 41 abrogato: "Art. 41. (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati: a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego; d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge; e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. 3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullita', essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".