Art. 41 Operativita' all'estero delle societa' di gestione del risparmio 1. Le societa' di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. 3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle societa' di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.